Obblighi
I soggetti interessati hanno obbligo di:
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Identificare i clienti e le controparti.
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Istituire l'Archivio Unico, registrare e conservare in esso per almeno dieci anni dalla data di registrazione, i dati identificativi dei clienti e le informazioni riguardanti le attività per essi svolte.
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Segnalare all’Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.), in virtù dell'Art. 3 L. 197/91 le operazioni sospette, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni medesime di cui alla stessa legge.
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Istituire misure di controllo interno e assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.
Sanzioni
L'omessa istituzione dell'archivio unico è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro, mentre la tardiva o omessa registrazione sono punite con la multa da 2.582 a 12.911 euro.
La violazione dell'obbligo di comunicazione all'Ufficio Italiano Cambi delle operazioni sospette, previsto all'art. 3 della legge 197/1991, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con una sanzione pecuniaria sino al 50 per cento del valore dell'operazione.